Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche)
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche per ,i comuni e le regioni, nonche' la
maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote
in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si
raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni
ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita'
montane stipulato il 20 giugno 2002, eistituita l'Alta Commissione
di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
alla lettera a), i principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli
117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire
l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito
dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province,
citta' metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della
Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo
propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione
del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte
dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai
fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto
della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e
commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione
siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti,
assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione, e' definita la composizione
dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti
per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle
sue attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al precedente periodo eemanato entro il 31 gennaio
2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua
relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al
Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene
dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
Per l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per
la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data
di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia
e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento
dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica
per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell' Alta
Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da
corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di
personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle
Camere, d'intesa fra loro".
Note all'art. 3:
- Si trascrive la rubrica del titolo V della parte
seconda della Costituzione:
"Ordinamento della Repubblica - le regioni, le
province, i comuni".
Il testo vigente del comma 3 dell'art. 16
(determinazione dell'imposta), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e'
il seguente:
"3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
di un punto percentuale. La variazione puo' essere
differenziata per settori di attivita' e per categorie di
soggetti passivi.";
- Si trascrive la rubrica del decreto legislativo
28 agosto 1997 n. 281:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali." Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 117
della Costituzione:
"Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato";
- Si trascrive il testo dell'art. l l 8 della
Costituzione:
"Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le
citta' metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane,
province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attivita' di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarieta'.
- Si trascrive il testo dell'art. 119 della
Costituzione:
"Art. 119 - I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa. I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacita'
fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati comuni, province, citta'
metropolitane e regioni. I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".
- Il testo dell'art. 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 37. - Per le imprese industriali e commerciali
che hanno la sede centrale fuori dal territorio della
regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti,
nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota
del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti
medesimi.
L'imposta relativa a detta quota compete alla regione
ed e' riscossa dagli organi di riscossione della
medesima.".
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
"2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'
regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna
regione il valore della produzione netta proporzionalmente
corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti
al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i
compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli
utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo
11, comma l, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a
stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per
un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e
dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e
le imprese agricole proporzionalmente corrispondente,
rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la
clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi
raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni,
ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera
prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto
passivo e' domiciliato il valore della produzione netta
derivante dalle attivita' esercitate nel territorio di
altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di
personale.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 52 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 52. - La commissione parlamentare per le
questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma,
della Costituzione, e' composta di quindici deputati e
quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di
proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata
delle legislature delle rispettive Camere.
La commissione elegge nel proprio seno un presidente,
due vicepresidenti e due segretari. I membri della
commissione non possono partecipare alle sedute in cui
siano discusse questioni della regione nei cui collegi
siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta
da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti
delle rispettive Camere.
Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione
fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.".