Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
                       delle persone fisiche)

   1.  In  funzione  dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della  Costituzione  e  in  attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:

a) gli  aumenti  delle  addizionali  all'imposta  sul  reddito  delle
   persone   fisiche   per   ,i  comuni  e  le  regioni,  nonche'  la
   maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
   produttive   di   cui   all'articolo  16,  comma  3,  del  decreto
   legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
   al  29  settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote
   in  vigore  per  l'anno  2002,  sono  sospesi fino a quando non si
   raggiunga  un  accordo  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
   1997,  n.  281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni
   ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo  restando  quanto  stabilito dall'accordo interistituzionale
   tra  il  Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita'
   montane stipulato il 20 giugno 2002, eistituita l'Alta Commissione
   di  studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
   alla  lettera  a),  i  principi  generali  del coordinamento della
   finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli
   117,  terzo  comma,  118  e 119 della Costituzione. Per consentire
   l'applicazione  del  principio  della compartecipazione al gettito
   dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province,
   citta'  metropolitane  e regioni, previsto dall'articolo 119 della
   Costituzione,  l'Alta  Commissione  di  cui  al precedente periodo
   propone  anche  i parametri da utilizzare per la regionalizzazione
   del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte
   dell'attivita'  produttiva  in regioni diverse. In particolare, ai
   fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto
   della  Regione  siciliana,  di cui al regio decreto legislativo 15
   maggio  1946,  n.  455,  l'Alta  Commissione  propone le modalita'
   mediante  le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo
   4,  comma  2,  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
   successive  modificazioni,  i  soggetti  passivi  dell'imposta sul
   reddito  delle  persone  fisiche  e dell'imposta sul reddito delle
   persone   giuridiche,   che   esercitano   imprese  industriali  e
   commerciali  con  sede  legale  fuori dal territorio della Regione
   siciliana,  ma  che in essa dispongono di stabilimenti o impianti,
   assolvono  la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
   Regione  stessa.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
   ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
   di  concerto  con  il  Ministro  per  gli affari regionali, con il
   Ministro   dell'interno   e   con   il  Ministro  per  le  riforme
   istituzionali  e  la  devoluzione,  e'  definita  la  composizione
   dell'Alta    Commissione,    della   quale   fanno   parte   anche
   rappresentanti  delle regioni e degli enti locali, designati dalla
   Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
   28  agosto  1997,  n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti
   per  il  suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle
   sue  attivita'.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   ministri di cui al precedente periodo eemanato entro il 31 gennaio
   2003.  L'Alta  Commissione  di  studio  presenta al Governo la sua
   relazione   entro  il  31  marzo  2003.  Il  Governo  presenta  al
   Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene
   dato  conto  degli  interventi,  anche  di  carattere legislativo,
   necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
   Per  l'espletamento  della  sua  attivita'  l'Alta  Commissione si
   avvale  della  struttura di supporto della Commissione tecnica per
   la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data
   di  costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia
   e  delle  finanze  fornisce i mezzi necessari per il funzionamento
   dell'Alta  Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
   previste  per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica
   per  la  spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell' Alta
   Commissione,  ivi  compresi  gli oneri relativi agli emolumenti da
   corrispondere  ai  componenti,  fissati  con  decreto del Ministro
   dell'economia e delle finanze.

   2.  All'articolo  52  della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
   "Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti la Commissione fruisce di
personale,  ivi  comprese  eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti  operativi,  messi  a  disposizione  dai  Presidenti  delle
Camere, d'intesa fra loro".
 
          Note all'art. 3:
              - Si  trascrive  la  rubrica  del  titolo V della parte
          seconda della Costituzione:
              "Ordinamento   della   Repubblica   -  le  regioni,  le
          province, i comuni".
              Il   testo   vigente   del   comma   3   dell'art.   16
          (determinazione   dell'imposta),  del  decreto  legislativo
          15 dicembre   1997,   n.   446,  (Istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche'  riordino  della disciplina dei tributi locali), e'
          il seguente:
              "3.  A  decorrere dal terzo anno successivo a quello di
          emanazione  del presente decreto, le regioni hanno facolta'
          di  variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
          di   un   punto  percentuale.  La  variazione  puo'  essere
          differenziata  per  settori di attivita' e per categorie di
          soggetti passivi.";
              - Si  trascrive  la  rubrica  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997 n. 281:
              "Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali." Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              - Si  trascrive  il testo del terzo comma dell'art. 117
          della Costituzione:
              "Sono   materie   di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato";
              - Si   trascrive   il  testo  dell'art.  l  l  8  della
          Costituzione:
              "Art.  118 - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le
          citta'    metropolitane    sono    titolari   di   funzioni
          amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
          statale  o  regionale, secondo le rispettive competenze. La
          legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
          regioni  nelle  materie  di  cui  alle  lettere b) e h) del
          secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni   culturali.  Stato,  regioni,  citta'  metropolitane,
          province  e  comuni  favoriscono  l'autonoma iniziativa dei
          cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento di
          attivita'  di  interesse generale, sulla base del principio
          di sussidiarieta'.
              - Si   trascrive   il   testo   dell'art.   119   della
          Costituzione:
              "Art.   119   -   I  comuni,  le  province,  le  citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa.  I  comuni,  le  province, le citta'
          metropolitane   e   le   regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi  erariali  riferibile  al loro territorio. La legge
          dello  Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
          di  destinazione,  per  i  territori  con  minore capacita'
          fiscale  per  abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di
          cui   ai   commi  precedenti  consentono  ai  comuni,  alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e  alle  regioni di
          finanziare   integralmente   le   funzioni  pubbliche  loro
          attribuite.   Per  promuovere  lo  sviluppo  economico,  la
          coesione  e  la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere gli
          squilibri  economici  e  sociali,  per favorire l'effettivo
          esercizio  dei  diritti  della  persona, o per provvedere a
          scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
          Stato  destina  risorse  aggiuntive  ed effettua interventi
          speciali  in favore di determinati comuni, province, citta'
          metropolitane  e  regioni. I comuni, le province, le citta'
          metropolitane  e  le  regioni  hanno un proprio patrimonio,
          attribuito  secondo  i  principi generali determinati dalla
          legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
          per  finanziare  spese  di  investimento.  E'  esclusa ogni
          garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".
              - Il  testo  dell'art.  37  dello statuto della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946,  n.  455,  convertito  in  legge costituzionale dalla
          legge   costituzionale   26 febbraio  1948,  n.  2,  e'  il
          seguente:
              "Art.  37.  -  Per le imprese industriali e commerciali
          che  hanno  la  sede  centrale  fuori  dal territorio della
          regione,  ma  che  in  essa hanno stabilimenti ed impianti,
          nell'accertamento  dei  redditi  viene determinata la quota
          del  reddito  da  attribuire  agli stabilimenti ed impianti
          medesimi.
              L'imposta  relativa  a detta quota compete alla regione
          ed   e'   riscossa   dagli   organi  di  riscossione  della
          medesima.".
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
              "2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'
          regioni  si  considera  prodotto nel territorio di ciascuna
          regione  il valore della produzione netta proporzionalmente
          corrispondente  all'ammontare  delle retribuzioni spettanti
          al  personale  a  qualunque  titolo  utilizzato, compresi i
          redditi   assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,  i
          compensi  ai  collaboratori coordinati e continuativi e gli
          utili  agli associati in partecipazione di cui all'articolo
          11,  comma l, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a
          stabilimenti,  cantieri,  uffici o basi fisse, operanti per
          un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
          di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
          societa'  finanziarie,  ad eccezione della Banca d'Italia e
          dell'Ufficio  italiano cambi, le imprese di assicurazione e
          le   imprese   agricole  proporzionalmente  corrispondente,
          rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la
          clientela,  agli  impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi
          raccolti  presso  gli  uffici e all'estensione dei terreni,
          ubicati  nel  territorio  di ciascuna regione. Si considera
          prodotto  nella  regione  nel  cui  territorio  il soggetto
          passivo  e'  domiciliato  il  valore della produzione netta
          derivante  dalle  attivita'  esercitate  nel  territorio di
          altre  regioni  senza  l'impiego,  per  almeno tre mesi, di
          personale.".
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
          regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
              Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Il  testo  dell'art. 52 della legge 10 febbraio 1953,
          n.  62,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   52.   -  La  commissione  parlamentare  per  le
          questioni  regionali  prevista dall'art. 126, quarto comma,
          della  Costituzione,  e'  composta  di  quindici deputati e
          quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di
          proporzionalita'.  Essi  rimangono  in carica per la durata
          delle legislature delle rispettive Camere.
              La  commissione  elegge nel proprio seno un presidente,
          due   vicepresidenti   e  due  segretari.  I  membri  della
          commissione  non  possono  partecipare  alle  sedute in cui
          siano  discusse  questioni  della  regione  nei cui collegi
          siano  stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta
          da  deputati  e  senatori all'uopo designati dai Presidenti
          delle rispettive Camere.
              Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti  la commissione
          fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
          esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
          dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.".