Art. 4.
    (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
   utili  distribuiti  da  societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
   cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo  91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
   reddito  delle  persone  giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
   sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
   o  partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per
   cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
   al  comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
   seguenti: "al 51,51 per cento".

   2.  Ai  fini  della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui  al  comma  4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle
plusvalenze  assoggettate  all'imposta  sostitutiva  in  applicazione
degli  articoli  1  e  4,  comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo  4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.
 
          Note all'art. 4:
              - Il  testo  del  comma  1 dell'articolo 14 (credito di
          imposta  per gli utili distribuiti da societa' ed enti) del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre l 986,
          n.  917  (approvazione  del  "testo unico delle imposte sui
          redditi"),  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "1.   Se   alla   formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  utili  distribuiti  in  qualsiasi forma e sotto
          qualsiasi   denominazione   dalle  societa'  o  dagli  enti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87,
          al  contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
          56,25   per   cento,  per  le  distribuzioni  deliberate  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in
          corso  al  1  gennaio  2001,  e  al 51,51 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo   a   quello   in   corso  al  1  gennaio  2003,
          dell'ammontare  degli  utili  stessi nei limiti in cui esso
          trova  copertura  nell'ammontare  delle imposte di cui alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.".
              - Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  91 (Aliquota
          dell'imposta)  del  decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  (approvazione del "testo unico
          delle  imposte  sui  redditi"), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  e'  commisurata  al reddito complessivo
          netto  con  l'aliquota  del  36  per cento, a decorrere dal
          periodo  d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 34 per
          cento,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta in corso al 1
          gennaio 2003.".
              - Il   testo   dei   commi  4  e  5  dell'articolo  105
          (Adempimenti  per  l'attribuzione  del credito d'imposta ai
          soci  o  partecipanti  sugli utili distribuiti) del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
          (approvazione del "testo unico delle imposte sui redditi"),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "4.  Concorrono  a  formare  l'ammontare  di  cui  alla
          lettera  b)  del  comma  1:  1)  l'imposta, calcolata nella
          misura  del  56,25  per  cento, per i proventi conseguiti a
          decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
          e  del  51,51  per  cento,  per  i  proventi  conseguiti  a
          decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,
          corrispondente  ai proventi che in base agli altri articoli
          del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono
          a  formare  il  reddito  della societa' o dell'ente e per i
          quali  e' consentito computare detta imposta fra quelle del
          presente  comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno
          concorso  a formare il reddito della societa' o dell'ente e
          per  i  quali  e' stato attribuito alla societa' o all'ente
          medesimo  il credito d'imposta limitato di cui all'articolo
          94,  comma 1 - bis. L'imposta corrispondente ai proventi di
          cui  al numero l) e' commisurata all'utile di esercizio che
          eccede  quello  che  si  sarebbe  formato  in  assenza  dei
          proventi  medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al
          numero  2)  e'  computata fino a concorrenza del credito di
          imposta   ivi  indicato,  utilizzato  in  detrazione  dalla
          societa'  o  dall'ente  secondo  le disposizioni del citato
          articolo 94, comma 1 - bis.
              5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
          soci   o   partecipanti   del   credito  d'imposta  di  cui
          all'articolo  14, gli importi indicati alle lettere a) e b)
          del  comma  1  sono  ridotti,  fino  a concorrenza del loro
          ammontare,  di  un  importo pari al 56,25 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo  a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51
          per  cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio
          2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri
          fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo
          44,  distribuiti  ai  soci  o  partecipanti,  nonche' delle
          riduzioni  del capitale che si considerano distribuzione di
          utili  ai  sensi  del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli
          importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e'
          stato   stabilito  diversamente,  comportano  la  riduzione
          prioritariamente   dell'ammontare   indicato   alla  citata
          lettera a).".
              - Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 1 e 4
          del  decreto  legislativo  8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino
          delle  imposte  sui  redditi applicabili alle operazioni di
          cessione  e  conferimento  di aziende, fusione, scissione e
          permuta di partecipazioni):
              "Art.  1  (Imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  da
          cessione  di  azienda o di partecipazioni di controllo o di
          collegamento).  -  1. Le plusvalenze realizzate mediante la
          cessione  di aziende possedute per un periodo non inferiore
          a  tre  anni  e  determinate  secondo  i  criteri  previsti
          dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, possono essere assoggettate ad
          un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  con
          l'aliquota  del  19 per cento. La presente disposizione non
          si  applica  alle  plusvalenze realizzate nei casi previsti
          dall'articolo   125   del  medesimo  testo  unico,  recante
          disposizioni  in  materia  di  tassazione dei redditi delle
          imprese fallite o in liquidazione coatta.
              2.    L'opzione    per    l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva  va  esercitata nella dichiarazione dei redditi
          del  periodo  di  imposta  nel  quale  le  plusvalenze sono
          realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
          piu'   operazioni,   l'opzione  puo'  riguardare  anche  le
          plusvalenze derivanti da singole operazioni.
              3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
          alle   plusvalenze   realizzate  mediante  la  cessione  di
          partecipazioni  di  controllo  o  di collegamento, ai sensi
          dell'articolo    2359   del   codice   civile,   contenente
          disposizioni   in   materia   di   societa'  controllate  e
          collegate,   che   risultano   iscritte   come  tali  nelle
          immobilizzazioni  finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per
          le  sollecitazioni  all'investimento,  effettuate  ai sensi
          della  parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo
          24 febbraio   1998,   n.   58,   con   cui  vengono  cedute
          partecipazioni  di collegamento ai sensi dell'articolo 2359
          del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per
          l'offerente  la perdita del controllo ai sensi del medesimo
          articolo,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 si
          applicano     indipendentemente    dall'acquisizione    del
          collegamento  o  del  controllo  da  parte  degli  aderenti
          all'offerta.   L'imposta   sostitutiva   e'  applicata  con
          l'aliquota  del  19 per cento sulle plusvalenze determinate
          secondo  le  disposizioni del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              4.  Qualora  le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
          realizzate  dalle  societa' di cui all'articolo 5 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          l'imposta  sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
          esercitano   l'opzione   nella  dichiarazione  dei  redditi
          indicata  nel  comma  2 e provvedono alla liquidazione e al
          versamento.".
              "Art.  4  (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          possedute   per  un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,
          effettuati  tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma
          1,  lettere  a)  e  b),  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  non costituiscono
          realizzo   di   plusvalenze  o  minusvalenze.  Tuttavia  il
          soggetto  conferente  deve  assumere,  quale  valore  delle
          partecipazioni   ricevute,   l'ultimo   valore  fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto    di    riconciliazione,    da   allegare   alla
          dichiarazione  dei  redditi, i dati esposti in bilancio e i
          valori fiscalmente riconosciuti.
              2.  In  luogo  dell'applicazione delle disposizioni del
          comma  1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
          di  conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e dell'articolo 1 del presente decreto. L'opzione
          puo'  essere  esercitata  anche  per  i conferimenti di cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          544,  recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
          comunitarie   relative   al   regime  fiscale  di  fusioni,
          scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
              3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma
          2,  l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario
          a  seguito  del  conferimento  si considera formato con gli
          utili  di  cui  all'articolo  41,  comma 1, lettera e), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  concernente  la  tassazione degli utili derivanti
          dalla   partecipazione   in   societa'   ed  enti  soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, per la
          parte   che   eccede  il  valore  fiscalmente  riconosciuto
          dell'azienda conferita.".
              - Il  testo  del  comma 2 dell'articolo 4 (Disposizioni
          speciali)  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467
          recante  "Disposizioni  in  materia  di imposta sostitutiva
          della maggiorazione  di  conguaglio e di credito di imposta
          sugli  utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162,
          lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
          il seguente:
              "2.  Ferma  rimanendo  la  disposizione del comma 1, le
          plusvalenze   assoggettate   all'imposta   sostitutiva   in
          applicazione  dell'articolo  1  e dell'articolo 4, comma 2,
          del  predetto  decreto legislativo recante la disciplina ai
          fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni  e  il  reddito assoggettato all'imposta sul
          reddito  delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1,
          comma   1,   del  citato  decreto  legislativo  recante  la
          disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
          capitale  investito,  rilevano  anche  agli  effetti  della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4  dell'articolo  105,  secondo  i  criteri  previsti per i
          proventi  di  cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si
          considera  come  provento  non assoggettato a tassazione la
          quota  del  47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto
          reddito  conseguiti  a  decorrere  dal periodo d'imposta in
          corso  al  1  gennaio  2001,  e  del  45,72 per cento delle
          plusvalenze  e  dei redditi medesimi conseguiti a decorrere
          dal  periodo  d'imposta  in corso al 1 gennaio 2003; per le
          societa'  quotate,  tali misure sono pari, rispettivamente,
          all'80,56 per cento e all'80 per cento.".