Art. 4.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle
plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione
degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.
Note all'art. 4:
- Il testo del comma 1 dell'articolo 14 (credito di
imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l 986,
n. 917 (approvazione del "testo unico delle imposte sui
redditi"), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87,
al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,
dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso
trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.".
- Il testo del comma 1 dell'articolo 91 (Aliquota
dell'imposta) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del "testo unico
delle imposte sui redditi"), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo
netto con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 34 per
cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1
gennaio 2003.".
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 105
(Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti) del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(approvazione del "testo unico delle imposte sui redditi"),
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella
misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
e del 51,51 per cento, per i proventi conseguiti a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,
corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli
del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono
a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i
quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del
presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno
concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e
per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente
medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo
94, comma 1 - bis. L'imposta corrispondente ai proventi di
cui al numero l) e' commisurata all'utile di esercizio che
eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei
proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al
numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di
imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla
societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato
articolo 94, comma 1 - bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
soci o partecipanti del credito d'imposta di cui
all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro
ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio
2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri
fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo
44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di
utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli
importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e'
stato stabilito diversamente, comportano la riduzione
prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata
lettera a).".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 1 e 4
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino
delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di
cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e
permuta di partecipazioni):
"Art. 1 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da
cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di
collegamento). - 1. Le plusvalenze realizzate mediante la
cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore
a tre anni e determinate secondo i criteri previsti
dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con
l'aliquota del 19 per cento. La presente disposizione non
si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti
dall'articolo 125 del medesimo testo unico, recante
disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle
imprese fallite o in liquidazione coatta.
2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi
del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono
realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
piu' operazioni, l'opzione puo' riguardare anche le
plusvalenze derivanti da singole operazioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di
partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, contenente
disposizioni in materia di societa' controllate e
collegate, che risultano iscritte come tali nelle
immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per
le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi
della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute
partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per
l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo
articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano indipendentemente dall'acquisizione del
collegamento o del controllo da parte degli aderenti
all'offerta. L'imposta sostitutiva e' applicata con
l'aliquota del 19 per cento sulle plusvalenze determinate
secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
realizzate dalle societa' di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi
indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al
versamento.".
"Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
possedute per un periodo non inferiore a tre anni,
effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono
realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il
soggetto conferente deve assumere, quale valore delle
partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione, da allegare alla
dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i
valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del
comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dell'articolo 1 del presente decreto. L'opzione
puo' essere esercitata anche per i conferimenti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
comunitarie relative al regime fiscale di fusioni,
scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma
2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario
a seguito del conferimento si considera formato con gli
utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti
dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la
parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
dell'azienda conferita.".
- Il testo del comma 2 dell'articolo 4 (Disposizioni
speciali) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467
recante "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta
sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162,
lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
il seguente:
"2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le
plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in
applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, comma 2,
del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai
fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto legislativo recante la
disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito, rilevano anche agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si
considera come provento non assoggettato a tassazione la
quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto
reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle
plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003; per le
societa' quotate, tali misure sono pari, rispettivamente,
all'80,56 per cento e all'80 per cento.".