Art. 5.
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole:
"attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore
della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81,
comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci,
sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste
contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito
del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole:
"alla generalita' dei dipendenti e dei collaboratori" sono
sostituite dalle seguenti: "alla generalita' o a categorie dei
dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro
400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a
un massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni di
durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel
caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per
i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene
conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o
superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione
dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della
base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di
cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i
contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti
negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che
tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi
istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale".
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 (Determinazione del
valore della produzione netta dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), gia' modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
506, come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. Per gli enti privati non commerciali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono
esclusivamente attivita' non commerciali e in ogni caso per
i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di
secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile e'
determinata in un importo pari all'ammontare delle
retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per
collaborazione coordinata e continuativa di cui agli
articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo
unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad
esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera
d), del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla
lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo
unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
relative a borse di studio o assegni.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 - bis
(Determinazione del valore della produzione netta dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e - bis)
della legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato
dall'art. 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e - bis), la base imponibile e' determinata in un
importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al
personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l),
del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile
le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le borse di studio e gli altri interventi di
sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e
dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della
legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo
periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti. Sono escluse dalla
base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche.".
- Il testo dell'art. 11 (Disposizioni comuni per la
determinazione del valore della produzione netta) della
legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato dall'art. 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art.
16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
per il personale assunto con contratti di formazione e
lavoro;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale classificabili
nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
del codice civile;
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2,
lettera a) e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione
finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli
interessi passivi determinata secondo le modalita' di
calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
1 - bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di
trasferta previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per
l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla
generalita' o a categorie dei dipendenti e dei
collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e
collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di
spese sostenute nel compimento delle loro mansioni
lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di
oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del
soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi
si considerano costi relativi al personale non ammessi in
deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base
imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 10 -
bis, comma 1.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile
di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle
indicate in detti articoli, se correlati a componenti
positivi e negativi del valore della produzione di periodi
d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le
plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali
non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda,
nonche' i contributi erogati a norma di legge con
esclusione di quelli correlati a componenti negativi non
ammessi in deduzione.
4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto
economico, i componenti positivi e negativi sono accertati
in ragione della loro corretta classificazione.
4 - bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro
180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro
180.909,91 ma non euro 180.984,91.
4 - bis. 1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore
dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni
di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo
d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo
parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta
solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati
anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui
all'art. 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4 - bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis
e dei componenti positivi di cui al comma 4 - bis 1 sono
ragguagliati all'anno solare;
4 - ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2,
applicano la deduzione di cui ai commi 4 - bis e 4 - bis 1
sul valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.".
- Il testo dell'art. 3 (Disposizioni in materia di
accisa e disposizioni varie) del decreto - legge
24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia
di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto
all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, come sostituito dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di accisa e
disposizioni varie). - 1. Al decreto - legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 3 dell'art. 6 le parole: "dal 1 ottobre
2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5 - bis
;
b) nel comma 1 dell'art. 7 le parole: "dal 1 ottobre
2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 5 - bis ;
c) nel comma 4 dell'art. 5 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione
fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle
disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 .
1 - bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle
regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di
quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle
regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 3 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole:
"di pagamento dell'accisa sono inserite le seguenti: ",
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto, .
2 - bis. (aggiunge un periodo alla nota 1 dell'art. 26,
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
2 - ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle 4autostrade del mare, nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto -
legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione
delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture
finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata
la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente decreto, per il completamento delle iniziative
comprese in contratti d'area che abbiano registrato una
percentuale di attuazione superiore al settanta per cento,
al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale
contributo al finanziamento per la realizzazione di
programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle
aree di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
2 - quater. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2
- ter, in relazione agli interventi correlati alle
finalita' di cui al medesimo comma 2 - ter.
2 - quinquies. La disposizione contenuta nell'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
secondo la quale i contributi erogati a norma di legge
concorrono alla determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta
eccezione per quelli correlati a componenti negativi non
ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
concorso si verifica anche in relazione a contributi per i
quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle
imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei
singoli contributi ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale.
2 - sexies. All'art. 128, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 1,
comma 6, del decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002 sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 marzo 2003 . Entro il 31 marzo 2003
e' altresi' data attuazione al provvedimento emanato ai
sensi dell'art. 145, comma 62, della predetta legge n. 388
del 2000".