Art. 5. (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive) 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse; b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse. 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro"; 2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."; c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalita' dei dipendenti e dei collaboratori" sono sostituite dalle seguenti: "alla generalita' o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori"; d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91; c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91; d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91."; e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: "4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro. 4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare."; f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1". 3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente: "2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale".
Note all'art. 5: - Il testo del comma 1 dell'art. 10 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), gia' modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attivita' non commerciali e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni.". - Il testo del comma 1 dell'art. 10 - bis (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e - bis) della legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato dall'art. 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e - bis), la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.". - Il testo dell'art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta) della legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art. 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro; b) non sono ammessi in deduzione: 1) i costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile; 2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2, lettera a) e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi; 4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; 5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi; 6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 1 - bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalita' o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 10 - bis, comma 1. 3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonche' i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. 4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione. 4 - bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91; c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91; d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91. 4 - bis. 1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'art. 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro. 4 - bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui al comma 4 - bis 1 sono ragguagliati all'anno solare; 4 - ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, applicano la deduzione di cui ai commi 4 - bis e 4 - bis 1 sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.". - Il testo dell'art. 3 (Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie) del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come sostituito dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie). - 1. Al decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3 dell'art. 6 le parole: "dal 1 ottobre 2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5 - bis ; b) nel comma 1 dell'art. 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 - bis ; c) nel comma 4 dell'art. 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 . 1 - bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa sono inserite le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, . 2 - bis. (aggiunge un periodo alla nota 1 dell'art. 26, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). 2 - ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con particolare riferimento alle 4autostrade del mare, nonche' per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto - legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2 - quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2 - ter, in relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2 - ter. 2 - quinquies. La disposizione contenuta nell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. 2 - sexies. All'art. 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003 . Entro il 31 marzo 2003 e' altresi' data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'art. 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000".