Art. 5.
    (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)

   1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
   fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo   10-bis,   comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:
   "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.

   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  recante  disposizioni  comuni  per la determinazione del valore
della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

   "a)  sono  ammessi  in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie  contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti,  ai  disabili  e  le  spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro";
   2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
   "2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali e per prestazioni di
lavoro  autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81,
comma  1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Per  le  imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci,
sono  ammesse  in  deduzione  le  indennita'  di  trasferta  previste
contrattualmente,  per la parte che non concorre a formare il reddito
del  dipendente  ai  sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
   c) al comma 2, primo periodo, le parole:
   "alla   generalita'  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "alla  generalita'  o  a  categorie dei
dipendenti e dei collaboratori";
   d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
   "4-bis.  Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad  e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro  5.625  se  la  base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
   euro 180.834,91;
c) euro  3.750  se  la  base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
   euro 180.909,91;
d) euro  1.875  se  la  base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
   euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

   "4-bis.1.  Ai  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore  della  produzione  non superiori nel periodo d'imposta a euro
400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a
un  massimo  di  cinque;  la  deduzione  e' ragguagliata ai giorni di
durata  del  rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel
caso  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e),  la  deduzione  spetta  solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti
impiegati  anche  nelle  attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo  periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma  2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per
i  quali  spetta  la  deduzione di cui al presente comma non si tiene
conto  degli  apprendisti,  dei  disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
   4-bis.2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di  durata inferiore o
superiore   a   dodici   mesi  e  in  caso  di  inizio  e  cessazione
dell'attivita'  in  corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della
base  imponibile  di  cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di
cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";

f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
   dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".

   3.  Il  comma  2-quinquies  dell'articolo  3  del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
   "2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i
contributi  erogati  a  norma di legge concorrono alla determinazione
della   base   imponibile   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,   fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  componenti
negativi  non  ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che
tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia  prevista  l'esclusione  dalla  base imponibile delle imposte sui
redditi,  sempre  che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  non sia prevista dalle leggi
istitutive  dei  singoli  contributi  ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale".
 
          Note all'art. 5:
              - Il testo del comma 1 dell'art. 10 (Determinazione del
          valore   della   produzione   netta  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 15 dicembre
          1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi  locali),  gia'  modificato
          dall'art.  1  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
          506,   come   ulteriormente   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Per  gli  enti  privati  non  commerciali  di  cui
          all'articolo   3,   comma   1,   lettera  e)  che  svolgono
          esclusivamente attivita' non commerciali e in ogni caso per
          i  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  di  primo e di
          secondo  grado,  anche  costituiti  sotto forma di societa'
          cooperativa  o  consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
          della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
          sezione  dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile e'
          determinata   in   un   importo  pari  all'ammontare  delle
          retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi
          assimilati   a   quelli   di   lavoro   dipendente  di  cui
          all'articolo  47 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  dei  compensi  erogati per
          collaborazione   coordinata  e  continuativa  di  cui  agli
          articoli  49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di
          lavoro   autonomo   non   esercitate  abitualmente  di  cui
          all'articolo  81,  comma  1,  lettera  l), del citato testo
          unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base
          imponibile  le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad
          esse  equiparati  di  cui all'articolo 47, comma 1, lettera
          d),  del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla
          lettera  c)  dello  stesso  articolo  47 del medesimo testo
          unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
          relative a borse di studio o assegni.".
              - Il   testo   del   comma   1   dell'art.   10  -  bis
          (Determinazione  del  valore  della  produzione  netta  dei
          soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera e - bis)
          della  legge  15 dicembre  1997,  n.  446,  gia' modificato
          dall'art. 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "1.  Per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera  e  - bis), la base imponibile e' determinata in un
          importo  pari  all'ammontare  delle retribuzioni erogate al
          personale  dipendente,  dei  redditi assimilati a quelli di
          lavoro  dipendente  di  cui all'articolo 47 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
          compensi    erogati   per   collaborazione   coordinata   e
          continuativa  di  cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
          nonche'  per  attivita'  di  lavoro autonomo non esercitate
          abitualmente  di  cui all'articolo 81, comma 1, lettera l),
          del  citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile
          le  somme  di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
          medesimo  testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche.  Sono  in  ogni  caso  escluse dalla base
          imponibile  le  borse  di  studio e gli altri interventi di
          sostegno  erogati  dalle regioni, dalle province autonome e
          dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
          universitario,  nonche'  dalle  universita', ai sensi della
          legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
          articolo  non  si  applicano ai soggetti indicati nel primo
          periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
          enti  commerciali  in quanto aventi per oggetto esclusivo o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
          la  base  imponibile e' determinata secondo le disposizioni
          contenute  negli  articoli  precedenti.  Sono escluse dalla
          base  imponibile  le  somme  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          lettera  c),  del  medesimo testo unico esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone fisiche.".
              - Il  testo  dell'art.  11  (Disposizioni comuni per la
          determinazione  del  valore  della  produzione netta) della
          legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato dall'art. 1
          del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art.
          16   della   legge  del  23 dicembre  2000,  n.  388,  come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore  della  produzione netta). - 1. Nella determinazione
          della base imponibile:
                a) sono  ammessi  in  deduzione  i  contributi per le
          assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
          le  spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
          per  il  personale  assunto  con  contratti di formazione e
          lavoro;
                b) non sono ammessi in deduzione:
                  1)  i  costi  relativi  al personale classificabili
          nell'art.  2425,  primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
          del codice civile;
                  2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali  e per
          prestazioni  di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
          di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                  3)   i  costi  per  prestazioni  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa  di  cui  all'art. 49, commi 2,
          lettera  a) e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
          redditi;
                  4)  i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
          a  quello  dipendente  ai  sensi  dell'art. 47 dello stesso
          testo unico delle imposte sui redditi;
                  5)   gli   utili   spettanti   agli   associati  in
          partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
          comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
                  6)  il  canone  relativo  a  contratti di locazione
          finanziaria   limitatamente   alla  parte  riferibile  agli
          interessi  passivi  determinata  secondo  le  modalita'  di
          calcolo,   anche  forfetarie,  stabilite  con  decreto  del
          Ministro delle finanze.
              1  -  bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
          di  merci,  sono  ammesse  in  deduzione  le  indennita' di
          trasferta  previste  contrattualmente, per la parte che non
          concorre  a  formare  il  reddito  del  dipendente ai sensi
          dell'art.  48,  comma  5, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.
              2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
          ogni   caso,   escluse   le   somme  erogate  a  terzi  per
          l'acquisizione   di   beni  e  di  servizi  destinati  alla
          generalita'   o   a   categorie   dei   dipendenti   e  dei
          collaboratori    e   quelle   erogate   ai   dipendenti   e
          collaboratori  medesimi  a  titolo di rimborso analitico di
          spese   sostenute   nel   compimento  delle  loro  mansioni
          lavorative.  Gli  importi spettanti a titolo di recupero di
          oneri  di  personale distaccato presso terzi non concorrono
          alla  formazione  della  base imponibile. Nei confronti del
          soggetto  che impiega il personale distaccato, tali importi
          si  considerano  costi relativi al personale non ammessi in
          deduzione  ovvero  concorrenti  alla  formazione della base
          imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 10 -
          bis, comma 1.
              3.  Ai  fini della determinazione della base imponibile
          di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
          gli  oneri  classificabili  fra  le  voci diverse da quelle
          indicate  in  detti  articoli,  se  correlati  a componenti
          positivi  e negativi del valore della produzione di periodi
          d'imposta  precedenti  o  successivi  e,  in  ogni caso, le
          plusvalenze  e  le minusvalenze relative a beni strumentali
          non  derivanti  da  operazioni di trasferimento di azienda,
          nonche'   i   contributi  erogati  a  norma  di  legge  con
          esclusione  di  quelli  correlati a componenti negativi non
          ammessi in deduzione.
              4.   Indipendentemente  dalla  collocazione  nel  conto
          economico,  i componenti positivi e negativi sono accertati
          in ragione della loro corretta classificazione.
              4  -  bis.  Per  i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
          lettere  da  a)  ad  e),  sono ammessi in deduzione, fino a
          concorrenza, i seguenti importi:
                a) euro  7.500  se la base imponibile non supera euro
          180.759,91;
                b) euro  5.625  se  la  base  imponibile  supera euro
          180.759,91 ma non euro 180.834,91;
                c)  euro  3.750  se  la  base  imponibile supera euro
          180.834,91 ma non euro 180.909,91;
                d)  euro  1.875  se  la  base  imponibile supera euro
          180.909,91 ma non euro 180.984,91.
              4  -  bis.  1.  Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla  formazione  del valore della produzione non superiori
          nel  periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore
          dipendente  impiegato  nel  periodo  d'imposta  fino  a  un
          massimo  di  cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni
          di  durata  del  rapporto  di  lavoro nel corso del periodo
          d'imposta  e  nel  caso  di  contratti  di  lavoro  a tempo
          parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti
          di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta
          solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
          attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti impiegati
          anche  nelle  attivita'  istituzionali, l'importo di cui al
          primo  periodo  e'  ridotto  in  base  al  rapporto  di cui
          all'art.  10,  comma  2.  Ai fini del computo del numero di
          lavoratori  dipendenti  per  i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei  disabili  e  del  personale  assunto  con contratti di
          formazione lavoro.
              4  -  bis.  2.  In  caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore  o  superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
          cessazione  dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli importi
          delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis
          e  dei  componenti  positivi di cui al comma 4 - bis 1 sono
          ragguagliati all'anno solare;
              4  -  ter.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4, comma 2,
          applicano  la deduzione di cui ai commi 4 - bis e 4 - bis 1
          sul  valore della produzione netta prima della ripartizione
          dello stesso su base regionale.".
              - Il  testo  dell'art.  3  (Disposizioni  in materia di
          accisa   e   disposizioni   varie)   del  decreto  -  legge
          24 settembre  2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia
          di  razionalizzazione  della  base imponibile, di contrasto
          all'elusione   fiscale,   di  crediti  di  imposta  per  le
          assunzioni,   di   detassazione   per  l'autotrasporto,  di
          adempimenti  per  i  concessionari  della  riscossione e di
          imposta  di  bollo),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 22 novembre 2002, n. 265, come sostituito dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   3   (Disposizioni   in   materia  di  accisa  e
          disposizioni  varie).  -  1. Al decreto - legge 28 dicembre
          2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio   2002,   n.   16,   sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) nel  comma 3 dell'art. 6 le parole: "dal 1 ottobre
          2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
          in  vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5 - bis
          ;
                b) nel  comma 1 dell'art. 7 le parole: "dal 1 ottobre
          2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
          in vigore del regolamento di cui al comma 5 - bis ;
                c) nel  comma  4 dell'art. 5 e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  "Tali effetti, anche per l'agevolazione
          fiscale  di  cui  al  predetto decreto del Presidente della
          Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle
          disposizioni  di cui al Titolo I del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446 .
              1 - bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle
          regioni,  il  minor  gettito  derivante  dall'attuazione di
          quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle
          regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              2.  Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 3 del testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504, e successive modificazioni, dopo le parole:
          "di  pagamento  dell'accisa  sono  inserite le seguenti: ",
          anche   relative   ai  parametri  utili  per  garantire  la
          competenza economica di eventuali versamenti in acconto, .
              2 - bis. (aggiunge un periodo alla nota 1 dell'art. 26,
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
              2   -   ter.   Al  fine  dell'innovazione  del  sistema
          dell'autotrasporto  di  merci,  dello sviluppo delle catene
          logistiche  e  del  potenziamento  dell'intermodalita', con
          particolare riferimento alle  4autostrade del mare, nonche'
          per  lo  sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
          di    ristrutturazione    aziendale,    per   l'innovazione
          tecnologica  e  per interventi di miglioramento ambientale,
          e'  autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20
          milioni  di  euro,  quale limite di impegno quindicennale a
          carico  dello  Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
          per  l'anno  2002 per le necessita' del piano straordinario
          di  attivita'  di  cui  all'art.  2, comma 2, del decreto -
          legge  20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  17 maggio  2002,  n. 96. Per la realizzazione
          delle   iniziative   di   sviluppo   delle   infrastrutture
          finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata
          la  spesa  di  14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere
          sulle maggiori   entrate   derivanti   dall'attuazione  del
          presente  decreto,  per  il  completamento delle iniziative
          comprese  in  contratti  d'area  che abbiano registrato una
          percentuale  di attuazione superiore al settanta per cento,
          al  netto  di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
          2003  e  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2004 quale
          contributo   al   finanziamento  per  la  realizzazione  di
          programmi  di dotazione infrastrutturale diportistica delle
          aree  di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre
          2001, n. 448.
              2  -  quater.  Con  regolamento,  da  emanare  ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su   proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   disciplinate   le   modalita'  di
          ripartizione  e di erogazione della somma di cui al comma 2
          -   ter,   in  relazione  agli  interventi  correlati  alle
          finalita' di cui al medesimo comma 2 - ter.
              2  - quinquies. La disposizione contenuta nell'art. 11,
          comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          secondo  la  quale  i  contributi  erogati a norma di legge
          concorrono   alla   determinazione  della  base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, fatta
          eccezione  per  quelli  correlati a componenti negativi non
          ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
          concorso  si verifica anche in relazione a contributi per i
          quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle
          imposte  sui  redditi,  sempre  che l'esclusione dalla base
          imponibile    dell'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive  non  sia  prevista  dalle  leggi istitutive dei
          singoli   contributi   ovvero   da  altre  disposizioni  di
          carattere speciale.
              2   -  sexies.  All'art.  128,  comma  6,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato dall'art. 1,
          comma  6,  del  decreto  -  legge  8  luglio  2002, n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  le  parole: "il 30 settembre 2002 sono sostituite
          dalle  seguenti: "il 31 marzo 2003 . Entro il 31 marzo 2003
          e'  altresi'  data  attuazione  al provvedimento emanato ai
          sensi  dell'art. 145, comma 62, della predetta legge n. 388
          del 2000".