Art. 10.
Forma dei contratti
1. La Banca d'Italia puo' individuare forme diverse da quella
scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di
contratti redatti per iscritto, nonche' per le operazioni e i
servizi, oggetto di pubblicita' ai sensi della presente delibera, che
hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo
contenuto per il cliente.