Art. 10.
                         Forma dei contratti
  1.  La  Banca  d'Italia  puo'  individuare  forme diverse da quella
scritta  per  le  operazioni  e  i  servizi  effettuati sulla base di
contratti  redatti  per  iscritto,  nonche'  per  le  operazioni  e i
servizi, oggetto di pubblicita' ai sensi della presente delibera, che
hanno  carattere  occasionale  ovvero  comportano  oneri  di  importo
contenuto per il cliente.