Art. 3.
                        Operazioni e servizi
  1.  Le  disposizioni  in  materia  di  pubblicita',  previste dagli
articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati
nell'allegato  alla  presente  delibera.  In relazione all'evoluzione
dell'operativita' degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia
puo'  stabilire  che  altre  operazioni e servizi siano riconducibili
alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.