Art. 3.
Operazioni e servizi
1. Le disposizioni in materia di pubblicita', previste dagli
articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati
nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione
dell'operativita' degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia
puo' stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili
alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.