Art. 5.
                          Fogli informativi
  1.  Gli intermediari mettono a disposizione della clientela ""fogli
informativi"  contenenti  informazioni  sull'intermediario, su tassi,
spese,  oneri  e altre condizioni contrattuali nonche' sui principali
rischi tipici dell'operazione o del servizio.
  2.  I  fogli  informativi sono datati e tempestivamente aggiornati;
copia dei fogli e' conservata dall'intermediario per cinque anni.
  3.  La  Banca  d'Italia puo' prescrivere che il dettaglio dei fogli
informativi   sia  graduato  in  relazione  alla  diffusione  e  alla
complessita' delle operazioni e dei servizi.
  4.  La  Banca  d'Italia puo' individuare operazioni e servizi per i
quali,  in ragione della particolare complessita', l'intermediario e'
tenuto  a  consegnare  al  cliente  il foglio informativo prima della
conclusione del contratto.