Art. 5.
Fogli informativi
1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela ""fogli
informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi,
spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonche' sui principali
rischi tipici dell'operazione o del servizio.
2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati;
copia dei fogli e' conservata dall'intermediario per cinque anni.
3. La Banca d'Italia puo' prescrivere che il dettaglio dei fogli
informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla
complessita' delle operazioni e dei servizi.
4. La Banca d'Italia puo' individuare operazioni e servizi per i
quali, in ragione della particolare complessita', l'intermediario e'
tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della
conclusione del contratto.