Art. 9.
                      Informazione contrattuale
  Al  contratto  e'  unito  un  documento di sintesi delle principali
condizioni  contrattuali,  redatto  secondo  i criteri indicati dalla
Banca d'Italia.
  2.  La  Banca  d'Italia  individua  le operazioni e i servizi per i
quali,  in  ragione  delle caratteristiche tecniche, gli intermediari
sono  obbligati  a  rendere noto un ""Indicatore sintetico di costo""
(ISC)  comprensivo  degli  interessi  e  degli oneri che concorrono a
determinare  il  costo  effettivo  dell'operazione  per  il  cliente,
secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.