Art. 9.
Informazione contrattuale
Al contratto e' unito un documento di sintesi delle principali
condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i
quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari
sono obbligati a rendere noto un ""Indicatore sintetico di costo""
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a
determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente,
secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.