ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
      (art. 4 del CCNL 26-5-1999 ed art. 2 del CCNL 15-3-2001)

   1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  e' finalizzata ad
incrementare  la  qualita'  del  servizio  scolastico,  sostenendo  i
processi  innovatori  in  atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalita' coinvolte.
   2.  In  sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale e'
disciplinata,  con  cadenza, di norma biennale, collegata alla durata
di   definizione   dell'organico,   la   mobilita'   compartimentale;
l'utilizzazione  del  personale  in  altre attivita' di insegnamento;
l'utilizzazione  del  personale soprannumerario e di quello collocato
fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale,
tenuto  altresi'  conto  di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e
dalla legge n. 289/2002; la mobilita' intercompartimentale.
   3.    Presso    ciascuna   direzione   scolastica   regionale   la
contrattazione  integrativa  si  svolge  annualmente  sulle  seguenti
materie:
a) linee   di   indirizzo  e  criteri  per  la  tutela  della  salute
   nell'ambiente di lavoro;
b) criteri   di  allocazione  e  utilizzo  delle  risorse  a  livello
   d'istituto  per  la  lotta contro l'emarginazione scolastica e per
   gli   interventi   sulle   aree  a  rischio  e  a  forte  processo
   immigratorio,  inclusa  l'assegnazione  di  una  quota  dei  fondi
   destinati   alla   formazione   per  il  finanziamento  di  moduli
   formativi;
c) criteri,  modalita'  e  opportunita'  formative  per  il personale
   docente, educativo ed ATA;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri  e  modalita' di verifica dei risultati delle attivita' di
   formazione.

   Presso  ciascuna  direzione scolastica regionale la contrattazione
integrativa   si  svolge  con  cadenza  quadriennale  sulle  seguenti
materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri   e   modalita'   per   lo   svolgimento  delle  assemblee
   territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
c) istituzione    di   procedure   sperimentali   di   raffreddamento
   dell'eventuale  conflittualita'  contrattuale generatasi a livello
   di singola istituzione scolastica;
d) procedure   e   aggiornamenti  per  la  gestione  delle  relazioni
   sindacali sul territorio regionale.

   4.  Il  direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve
formalizzare  la  propria proposta contrattuale entro termini congrui
con   l'inizio  dell'anno  scolastico,  e,  in  ogni  caso,  entro  i
successivi  dieci  giorni  lavorativi  decorrenti  dall'inizio  delle
trattative.
   5.   La  contrattazione  integrativa  si  svolge  alle  condizioni
previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.
La  verifica  sulla  compatibilita'  dei  costi  della contrattazione
collettiva  integrativa  si  attua  ai  sensi dell'art. 48 del D.lgs.
n.165/2001
   Entro  i  primi  10  giorni  di  negoziato  le  parti non assumono
iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
   Decorsi   ulteriori   20   giorni   dall'inizio   effettivo  delle
trattative,  le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta'
di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.