ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA (art. 4 del CCNL 26-5-1999 ed art. 2 del CCNL 15-3-2001) 1. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata ad incrementare la qualita' del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale e' disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilita' compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attivita' di insegnamento; l'utilizzazione del personale soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresi' conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n. 289/2002; la mobilita' intercompartimentale. 3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie: a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi; c) criteri, modalita' e opportunita' formative per il personale docente, educativo ed ATA; d) criteri di utilizzazione del personale; e) criteri e modalita' di verifica dei risultati delle attivita' di formazione. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie: a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) criteri e modalita' per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali; c) istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualita' contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica; d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale. 4. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. 5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n.165/2001 Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.