ART. 5 - PARTECIPAZIONE
         (Art. 5 del CCNL 1999 ed art. 2 del CCNL 15-3-2001)

   1.  Le  forme  di  partecipazione sindacale si svolgono al livello
istituzionale competente per materia.
   L'Amministrazione  scolastica  nazionale  e regionale, con cadenza
annuale   e   nel   l'ambito   delle  proprie  autonomie  e  distinte
responsabilita',  fornisce  informazioni e la relativa documentazione
cartacea  e/o  informatica  necessaria  sulle  seguenti  materie,  ai
soggetti identificati all'articolo 7;
a) formazione  in  servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani
   di  riconversione  del  personale  in relazione alle situazioni di
   esubero;
b) criteri  per  la  definizione e la distribuzione degli organici di
   tutto il personale;
c) modalita'  organizzative  per  l'assunzione  del personale a tempo
   determinato e indeterminato;
d) documenti  di  previsione  di  bilancio relativi alle spese per il
   personale;
e) operativita'  di  nuovi  sistemi  informativi  o  di  modifica dei
   sistemi  preesistenti  concernenti  i  servizi amministrativi e di
   supporto dell'attivita' scolastica;
f) dati  generali  sullo  stato  dell'occupazione degli organici e di
   utilizzazione del personale;
g) strumenti  e metodologie per la valutazione della produttivita' ed
   efficacia  qualitativa  del  sistema scolastico, anche in rapporto
   alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilita';

   2.  Su  ciascuna  delle  materie previste al comma 1 e sulle linee
essenziali  di  indirizzo in materia di gestione della organizzazione
scolastica,   le   OO.SS.   firmatarie   del  presente  CCNL  possono
richiedere,  nel  termine  di  due  giorni lavorativi dal ricevimento
dell'informazione,  che  venga  attivato  un tavolo di concertazione.
Questo  verra'  aperto  dall'Amministrazione  nel  termine  di cinque
giorni  lavorativi  successivi  alla  ricezione  della  richiesta  di
concertazione, e dovra' in ogni caso chiudersi nel termine perentorio
di sette giorni lavorativi dall'apertura.