ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
         (Art. 6 del CCNL 1999 ed art. 3 del CCNL 15-3-2001)

   1.  A  livello  di  ogni  istituzione  scolastica ed educativa, in
coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze
del  dirigente  scolastico  e  degli  organi collegiali, le relazioni
sindacali   si  svolgono  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo.
   2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
a) proposte  di  formazione  delle  classi  e di determinazione degli
   organici della scuola;
b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali.

   Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
d) modalita'  di  utilizzazione  del  personale  in rapporto al piano
   dell'offerta formativa;
e) criteri   riguardanti   le  assegnazioni  del  personale  docente,
   educativo  ed  ATA  alle  sezioni  staccate  e ai plessi, ricadute
   sull'organizzazione   del   lavoro   e   del   servizio  derivanti
   dall'intensificazione  delle  prestazioni  legate alla definizione
   dell'unita' didattica. Ritorni pomeridiani;
f) criteri e modalita' di applicazione dei diritti sindacali, nonche'
   determinazione  dei contingenti di personale previsti dall'accordo
   sull'attuazione  della  legge n. 146/1990, cosi' come modificata e
   integrata dalla legge n. 83/2000;
g) attuazione  della  normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
   lavoro;
h) i  criteri  generali  per  la ripartizione delle risorse del fondo
   d'istituto  e  per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi
   dell'art.  45,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  165/2001, al personale
   docente, educativo ed ATA;
i) criteri  e  modalita'  relativi  alla  organizzazione del lavoro e
   all'articolazione  dell'orario del personale docente, educativo ed
   ATA, nonche' i criteri per l'individuazione del personale docente,
   educativo  ed  ATA da utilizzare nelle attivita' retribuite con il
   fondo di istituto;

   Il   dirigente  scolastico,  nelle  materie  di  cui  sopra,  deve
   formalizzare   la  propria  proposta  contrattuale  entro  termini
   congrui  con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro
   i  successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle
   trattative.
   La  contrattazione  di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le
   parti   possono   prorogare,  anche  tacitamente,  l'accordo  gia'
   sottoscritto.

   Sono materia di informazione successiva le seguenti:
j) nominativi  del  personale  utilizzato  nelle attivita' e progetti
   retribuiti con il fondo di istituto;
k) criteri   di  individuazione  e  modalita'  di  utilizzazione  del
   personale   in   progetti  derivanti  da  specifiche  disposizioni
   legislative, nonche' da convenzioni, intese o accordi di programma
   stipulati     dalla     singola     istituzione    scolastica    o
   dall'Amministrazione   scolastica  periferica  con  altri  enti  e
   istituzioni;
l) verifica    dell'attuazione    della   contrattazione   collettiva
   integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

   3.  Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite
nel   corso   di   appositi   incontri,   unitamente   alla  relativa
documentazione.
   4.  Sulle  materie  che  incidono sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno   scolastico  tutte  le  procedure  previste  dal  presente
articolo  debbono  concludersi  nei  termini  stabiliti dal direttore
generale   regionale  per  le  questioni  che  incidono  sull'assetto
organizzativo  e,  per  le altre, nei tempi congrui per assicurare il
tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
   5.  Fermo  restando  il  principio  dell'autonomia negoziale e nel
quadro  di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento  richiamati  di  correttezza,  di  collaborazione  e di
trasparenza,  e  fatto  salvo  quanto  previsto dal precedente comma,
decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti
riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa.