ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA (Art. 6 del CCNL 1999 ed art. 3 del CCNL 15-3-2001) 1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalita' previste dal presente articolo. 2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; c) utilizzazione dei servizi sociali. Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: d) modalita' di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa; e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unita' didattica. Ritorni pomeridiani; f) criteri e modalita' di applicazione dei diritti sindacali, nonche' determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, cosi' come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA; i) criteri e modalita' relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonche' i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo di istituto; Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo gia' sottoscritto. Sono materia di informazione successiva le seguenti: j) nominativi del personale utilizzato nelle attivita' e progetti retribuiti con il fondo di istituto; k) criteri di individuazione e modalita' di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonche' da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; l) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse. 3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione. 4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. 5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa.