ART. 8 - ASSEMBLEE
   (art. 13 CCNL del 1995 e art. 13 del CCNL II biennio 15-3-2001)

   1.  I  dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro,  ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro
concordati  con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite
in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
   2.  In  ciascuna  scuola  non  possono  essere  tenute piu' di due
assemblee al mese.
   3.  Le  assemblee  che  riguardano la generalita' dei dipendenti o
gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente  o  congiuntamente  da  una  o  piu'  organizzazioni
   sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma
   5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla  R.S.U.  nel suo complesso e non dai singoli componenti, con
   le  modalita'  dell'art.  8,  comma  1, dell' accordo quadro sulla
   elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla  RSU  congiuntamente con una o piu' organizzazioni sindacali
   rappresentative  del  comparto  ai sensi dell'art. 1, comma 5, del
   CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

   4.  Le  assemblee  coincidenti con l'orario di lezione si svolgono
all'inizio  o  al  termine  delle attivita' didattiche giornaliere di
ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA
possono   svolgersi  in  orario  non  coincidente  con  quello  delle
assemblee  del  personale  docente,  comprese  le  ore intermedie del
servizio scolastico.
   5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in
orario  diverso  da  quello previsto dal comma precedente, secondo le
modalita'  stabilite  con  le  procedure  di  cui all'art. 6 e con il
vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
   6. Ciascuna assemblea puo' avere una durata massima di 2 ore se si
svolge  a  livello  di  singola  istituzione  scolastica  o educativa
nell'ambito  dello  stesso  comune. La durata massima delle assemblee
territoriali  e'  definita  in  sede  di  contrattazione  integrativa
regionale,  in  modo  da  tener  conto  dei  tempi  necessari  per il
raggiungimento  della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di
servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
   7.   La   convocazione   dell'assemblea,  la  durata,  la  sede  e
l'eventuale  partecipazione  di dirigenti sindacali esterni sono rese
note  dai  soggetti  sindacali  promotori  almeno 6 giorni prima, con
comunicazione   scritta,  fonogramma,  fax  o  e-mail,  ai  dirigenti
scolastici   delle   scuole   o   istituzioni  educative  interessate
all'assemblea.
   La  comunicazione  deve essere affissa, nello stesso giorno in cui
e'   pervenuta,  all'albo  dell'istituzione  scolastica  o  educativa
interessata,  comprese  le  eventuali  sezioni staccate o succursali.
Alla  comunicazione  va  unito l'ordine del giorno. Nel termine delle
successive  quarantotto  ore,  altri  organismi sindacali, purche' ne
abbiano  diritto,  possono  presentare  richiesta di assemblea per la
stessa  data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta
o  - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali - assemblee
separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle
assemblee   -   di   cui   al  presente  comma  va  affissa  all'albo
dell'istituzione  prescelta  entro il suddetto termine di quarantotto
ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
   8.   Contestualmente   all'affissione   all'albo,   il   dirigente
scolastico ne fara' oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale   interessato  all'assemblea  al  fine  di  raccogliere  la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta
del   personale   in   servizio   nell'orario   dell'assemblea.  Tale
dichiarazione  fa  fede ai fini del computo del monte ore individuale
ed e' irrevocabile.
   9. Il dirigente scolastico:
a) per  le  assemblee  in cui e' coinvolto anche il personale docente
   sospende  le  attivita' didattiche delle sole classi, o sezioni di
   scuola   dell'infanzia,   i   cui   docenti  hanno  dichiarato  di
   partecipare  all'assemblea,  avvertendo  le famiglie interessate e
   disponendo  gli  eventuali  adattamenti di orario, per le sole ore
   coincidenti  con  quelle  dell'assemblea, del personale che presta
   regolare servizio;
b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale ATA, se la
   partecipazione   e'  totale,  stabilira',  con  la  contrattazione
   d'istituto,  la  quota  e  i  nominativi  del  personale tenuto ad
   assicurare  i  servizi  essenziali  relativi  alla  vigilanza agli
   ingressi   alla   scuola,  al  centralino  e  ad  altre  attivita'
   indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti
   con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per  il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si
   applica  anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio
   per attivita' funzionali all'insegnamento.
12. Per  le  riunioni  di  scuola  e territoriali indette al di fuori
   dell'orario  di  servizio  del personale si applica il comma 3 del
   presente  articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti
   sindacali  di  concordare  con  i  dirigenti  scolastici l'uso dei
   locali  e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente
   scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per  quanto  non  previsto  e  modificato  dal  presente articolo
   restano  femme  la  disciplina  del  diritto di assemblea prevista
   dall'art.  2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalita' di utilizzo dei
   distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative
   sindacali.