Art. 5.
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in societa' per
azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa'
per azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3.
La CDP S.p.a., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato, che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al
Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche
indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla
gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa
vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in
bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di
stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti
ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e
conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non
inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
(( 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' approvato lo statuto della CDP S.p.a. e sono
nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori
indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della
CDP S.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i
successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile. ))
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al
31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo V del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli
intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione
separata di cui al commna 8.
7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.a. o societa' (( da )) essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere
assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. (( La
raccolta di fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali. ))
8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le attivita',
strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema
separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e'
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e
le attivita' ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3
puo' prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle
partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di
indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per la gestione separata, la commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e
successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. e' integrato dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il
Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi
postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi
del comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP
S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione
separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data
di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11
continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle
norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad
applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le
attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della
CDP S.p.a.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di cui al
comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni piu' favorevoli
previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per
effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo' avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.a..
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
18. La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei
confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad
essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni
caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.a. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato la CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
procedure di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i
contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere
esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel
presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo
pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini
previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della
procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e
i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le
relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del
contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita
la disponibilita' o e' affidata la gestione delle opere, degli
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di
servizi pubblici in relazione ai quali e' intervenuto il
finanziamento della CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla
concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente
sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della
CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono
indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo
soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di
azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore
assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito
residuo nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di
cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa'
proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di
fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si
applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute
nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione
dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al
comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si
applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi
natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i
diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa,
rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove
conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia'
dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di
un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere
attribuito al predetto personale un trattamento economico meno
favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni,
nella corrispondente area e posizione economica, o in quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre
pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente
comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile,
riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla
differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente
della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di
lavoro dipendente con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il
personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data
di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con
applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto
al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del
codice civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, (( i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti ))
dai seguenti: «Infrastrutture S.p.a. puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti
ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436
del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni
e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.
Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.a.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata di Infrastrutture S.p.a. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente
i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di
Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione
di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura
provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio
il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti
preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o
affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici
ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative
passivita'.».