Art. 5-bis.
Registro italiano dighe
(( 1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con
cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti
delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione
all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla
vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere».
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID». ))