Art. 5-bis.
                       Registro italiano dighe

((    1. All'articolo 6  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis.   Con   il   regolamento   previsto   dall'articolo 2   del
decreto-legge  8 agosto  1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con
cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti
delle   opere   di   derivazione   dai   serbatoi   e   di  adduzione
all'utilizzazione,   comprese   le  condotte  forzate,  nonche'  alla
vigilanza  sulle  operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere».
  2.  All'articolo 39,  comma 1,  lettera b), del decreto legislativo
30 luglio  1999, n. 300, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica  di  cui  all'articolo 88,  comma 1,  lettera v), del decreto
legislativo   31 marzo  1998,  n.  112,  che  rientra  nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID». ))