Art. 3.
  1.  A partire dal 27 ottobre 2003, i concessionari sono tenuti, per
l'accettazione  delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare una
schedina di gioco unica ed interoperabile.
  2.  Con decreto del direttore generale di A.A.M.S., sono definiti i
formati,  la  suddivisione  degli spazi con i relativi contenuti ed i
colori  da  utilizzare  da  parte  di  tutti  i  concessionari per la
schedina  di  gioco  unica  ed  interoperabile  tra  tutti i punti di
vendita.
  3.  Per il concessionario S.N.A.I. S.p.a. e' ammesso l'utilizzo per
l'accettazione  delle  giocate  su  supporto  cartaceo  di specifiche
schedine  di  gioco,  il cui formato, la suddivisione degli spazi con
relativi  contenuti  ed  i  colori  da  utilizzare  sono definiti con
decreto  del  direttore  generale  di  A.A.M.S.,  ferma  restando  la
possibilita'  per  i  partecipanti  di proporre giocate attraverso la
schedina di cui al precedente comma 1.
  4.  Con  decreto del direttore generale di A.A.M.S., possono essere
approvate schedine di gioco maggiormente rispondenti alle esigenze di
specifici gruppi di clientela.