Art. 3. 1. A partire dal 27 ottobre 2003, i concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare una schedina di gioco unica ed interoperabile. 2. Con decreto del direttore generale di A.A.M.S., sono definiti i formati, la suddivisione degli spazi con i relativi contenuti ed i colori da utilizzare da parte di tutti i concessionari per la schedina di gioco unica ed interoperabile tra tutti i punti di vendita. 3. Per il concessionario S.N.A.I. S.p.a. e' ammesso l'utilizzo per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo di specifiche schedine di gioco, il cui formato, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed i colori da utilizzare sono definiti con decreto del direttore generale di A.A.M.S., ferma restando la possibilita' per i partecipanti di proporre giocate attraverso la schedina di cui al precedente comma 1. 4. Con decreto del direttore generale di A.A.M.S., possono essere approvate schedine di gioco maggiormente rispondenti alle esigenze di specifici gruppi di clientela.