Art. 4.
  1.  I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici
della  ricevuta  di  partecipazione,  fermo  restando che i contenuti
della  stessa,  cosi'  come definiti agli articoli 4, 21, 29 e 37 del
regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, sono uguali per
tutti i concessionari.
  2.  I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici
delle  cedole  di  caratura,  fermo  restando  che  i contenuti delle
stesse, cosi' come definiti agli articoli 20, 28 e 36 del regolamento
di  gioco  dei  concorsi  pronostici  su base sportiva, devono essere
uguali per tutti i concessionari.
  3.  I  contenuti della ricevuta per l'incasso del premio precedente
di  partecipazione  di  cui agli articoli 20, 21, 28, 29, 36 e 37 del
regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva sono:
    a) denominazione del concessionario;
    b)  codice identificativo del punto di vendita e del terminale di
gioco;
    c) identificativo o logo grafico del concorso;
    d)  numero  del  concorso,  anno  e  data  di  effettuazione  del
medesimo;
    e)    identificativo   univoco   assegnato   alla   giocata   dal
totalizzatore nazionale;
    f)   data   ed  ora,  espressa  in  ore,  minuti  e  secondi,  di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
    g)  indicazione  sulla ricevuta della possibilita' di riscossione
immediata del premio precedente di partecipazione.
      Roma, 9 luglio 2003
                                          Il direttore generale: Tino