Art. 4. 1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, cosi' come definiti agli articoli 4, 21, 29 e 37 del regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, sono uguali per tutti i concessionari. 2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, cosi' come definiti agli articoli 20, 28 e 36 del regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva, devono essere uguali per tutti i concessionari. 3. I contenuti della ricevuta per l'incasso del premio precedente di partecipazione di cui agli articoli 20, 21, 28, 29, 36 e 37 del regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva sono: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco; c) identificativo o logo grafico del concorso; d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo; e) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale; f) data ed ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; g) indicazione sulla ricevuta della possibilita' di riscossione immediata del premio precedente di partecipazione. Roma, 9 luglio 2003 Il direttore generale: Tino