Art. 10. 
 
  Se l'opera e' stata creata con  il  contributo  indistinguibile  ed
inscindibile di piu' persone, il  diritto  di  autore  appartiene  in
comune a tutti i coautori. 
 
  Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per
iscritto di diverso accordo. 
 
  Sono applicabili le disposizioni  che  regolano  la  comunione.  La
difesa del diritto morale  puo'  peraltro  essere  sempre  esercitata
individualmente  da  ciascun  coautore  e  l'opera  non  puo'  essere
pubblicata, se inedita, ne' puo' essere modificata  o  utilizzata  in
forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di
tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di  uno
o piu' coautori,  la  pubblicazione,  la  modificazione  o  la  nuova
utilizzazione  dell'opera  puo'  essere  autorizzata   dall'autorita'
giudiziaria, alle condizioni e con le modalita' da essa stabilite.