Art. 11. 
 
  Alle Amministrazioni dello Stato, al  Partito  Nazionale  Fascista,
alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore  sulle  opere
create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. 
 
  Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi
di  lucro,  salvo  diverso  accordo  con  gli  autori   delle   opere
pubblicate,  nonche'  alle  Accademie  e  agli  altri  enti  pubblici
culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.