Art. 11. Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti: 1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo; 2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici; 3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.