Art. 13. 
 
  Sono  altresi'  dispensati  dal   servizio   i   dipendenti   dalle
Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali  abbiano  dato  prova  di
faziosita' fascista o della incapacita', o del malcostume  introdotti
dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni. 
 
  Qualora dal giudizio di epurazione  risultino  elementi  di  reato,
dovra' esserne fatta denuncia all'autorita' competente.