Art. 17. Gli impiegati che, dopo 1'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento, o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio. Puo' essere loro inflitta una pena disciplinare minore qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti. Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano. In ogni caso si fara', luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti; ne' sono dovute le indennita' e le somme riscosse a causa del trasloco.