Art. 23. 
 
  Presso gli ordini  professionali  e  gli  organi  incaricati  della
tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri,  sono
istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi,
applicando criteri di cui agli articoli precedenti. 
 
  Le  Commissioni   sono   nominate   dal   Ministro   competente   o
dall'autorita' da lui delegata, e composte di un  presidente,  di  un
membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e  di
un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni  contro  il
fascismo. 
 
  Contro le conclusioni delle Commissioni  e'  ammesso  ricorso,  nei
termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per
ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte  di  un
presidente,   di   due   magistrati   dell'ordine    giudiziario    o
amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro  membri  designati
dagli organi professionali e di due altri membri designati  dall'Alto
Commissario per le sanzioni contro il fascismo. 
 
  Nei casi meno gravi, in  luogo  della  cancellazione,  puo'  essere
inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della  professione,
arte o mestiere.