Art. 23. Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando criteri di cui agli articoli precedenti. Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorita' da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. Contro le conclusioni delle Commissioni e' ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, puo' essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.