Art. 25. Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo e' di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto. Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio. Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma e' prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.