Art. 14. 
 
  Con provvedimento legislativo, sentito il  Consiglio  della  Valle,
valutate le spese necessarie per la  gestione  dei  servizi  pubblici
assunti dalla  Valle,  sara'  effettuato  il  reparto  delle  entrate
erariali tra lo Stato e la Valle. 
 
  Il bilancio della Valle e' predisposto dalla  Giunta  ed  approvato
dal Consiglio della Valle. 
 
  Se le pubbliche entrate non sono sufficienti  a  coprire  le  spese
indispensabili, lo Stato, esaminato il  bilancio  della  Valle,  puo'
accordarle un contributo straordinario; puo' altresi' autorizzare  ad
istituire imposte speciali, osservando  i  principi  dell'ordinamento
tributario  vigente.  Prima  che  venga   accordato   il   contributo
straordinario, il Ministero del tesoro puo' disporre indagini  presso
le amministrazioni, i servizi e  gli  uffici  della  Valle,  a  norma
dell'art. 3 della legge 20 luglio 1939, n. 1037.