Art. 14. Con provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, valutate le spese necessarie per la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Valle, sara' effettuato il reparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Valle. Il bilancio della Valle e' predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio della Valle. Se le pubbliche entrate non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo Stato, esaminato il bilancio della Valle, puo' accordarle un contributo straordinario; puo' altresi' autorizzare ad istituire imposte speciali, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Prima che venga accordato il contributo straordinario, il Ministero del tesoro puo' disporre indagini presso le amministrazioni, i servizi e gli uffici della Valle, a norma dell'art. 3 della legge 20 luglio 1939, n. 1037.