Art. 15. L'accertamento ai fini delle imposte dirette erariali viene effettuato da organi collegiali elettivi a norma delle vigenti disposizioni. Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Valle, ma che in esso hanno stabilimenti o impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota e' riscossa dagli organi di riscossione della Valle.