Art. 15. 
 
  L'accertamento  ai  fini  delle  imposte  dirette  erariali   viene
effettuato da  organi  collegiali  elettivi  a  norma  delle  vigenti
disposizioni. 
 
  Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale
fuori del territorio della Valle, ma che in esso hanno stabilimenti o
impianti, nell'accertamento dei redditi viene  determinata  la  quota
del reddito da attribuire agli  stabilimenti  ed  impianti  medesimi.
L'imposta  relativa  a  detta  quota  e'  riscossa  dagli  organi  di
riscossione della Valle.