Art. 19. Il Consiglio della Valle ha facolta' di provvedere, anche nella composizione prevista nell'art. 21, alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate ritirante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonche' di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di localita', soppressi o modificati dal passato regime. Qualora il mutamento di circoscrizioni comunali influisca sulle circoscrizioni di uffici dello Stato, il mutamento deve essere autorizzato dal Governo. I provvedimenti previsti nel primo comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.