Art. 19. 
 
  Il Consiglio della Valle ha facolta'  di  provvedere,  anche  nella
composizione prevista  nell'art.  21,  alla  revisione  straordinaria
delle circoscrizioni comunali modificate ritirante il cessato regime,
sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922,  nonche'  di
ripristinare  nella  loro  forma  originaria  i  nomi  di  localita',
soppressi o modificati dal passato regime. 
 
  Qualora il mutamento di  circoscrizioni  comunali  influisca  sulle
circoscrizioni di  uffici  dello  Stato,  il  mutamento  deve  essere
autorizzato dal Governo. I provvedimenti  previsti  nel  primo  comma
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.