Art. 5. 
 
  Non sono elettori: 
    1) gl'interdetti e gl'inabilitati per infermita' di mente; 
    2) i commercianti falliti, sinche' dura lo stato  di  fallimento,
ma non oltre cinque, anni dalla data della sentenza dichiarativa  del
fallimento; 
    3) coloro che sono stati sottoposti ai provvedimenti  di  polizia
previsti dagli articoli 164 e 181 del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica; sicurezza approvato con Regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, fino ad un anno dopo la data, in cui la misura di  sicurezza  e'
stata eseguita o in  altro  modo  estinta,  purche'  i  provvedimenti
stessi non siano stati determinati da motivi politici; 
    4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a
liberta' vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione  degli  effetti
dei provvedimenti; 
    5) i condannati a pena che importa la interdizione  perpetua  dai
pubblici uffici; 
    6) coloro che sono  sottoposti  all'interdizione  temporanea  dai
pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; 
    7) i condannati per i reati previsti  dall'art.  2,  n.  10,  del
decreto Ministeriale  24  ottobre  1944,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 1945, n. 9; 
    8) coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati
ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la data in cui la pena  e'
stata eseguita o si e' in altro modo estinta. 
  Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8  non  si  applicano,  se  la
sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti
giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere  generale,
o se il reato e' estinto per  effetto  delle  amnistie  concesse  dal
Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, e dal decreto Luogotenenziale  17
novembre 1945, n. 719, o se i condannati sono stati riabilitati; 
    9) coloro che hanno l'esercizio dei locali  indicati  nel  titolo
VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    10)  le  donne  indicate  nell'art.  354  del   regolamento   per
l'esecuzione del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
    11) i condannati per i reati previsti nel titolo  I  del  decreto
legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n.  159,  sulle  sanzioni
Contro il fascismo; 
    12)  coloro  che,  in  base  alle  pronuncie  delle   commissioni
provinciali di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale
26 aprile  1945,  n.  149,  o  all'art.  8  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, n.  159,  sono  privati  dei  diritti
elettorali attivi e passivi.