Art. 5. Non sono elettori: 1) gl'interdetti e gl'inabilitati per infermita' di mente; 2) i commercianti falliti, sinche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque, anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; 3) coloro che sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica; sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un anno dopo la data, in cui la misura di sicurezza e' stata eseguita o in altro modo estinta, purche' i provvedimenti stessi non siano stati determinati da motivi politici; 4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a liberta' vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti; 5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; 7) i condannati per i reati previsti dall'art. 2, n. 10, del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1945, n. 9; 8) coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la data in cui la pena e' stata eseguita o si e' in altro modo estinta. Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano, se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto delle amnistie concesse dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, e dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719, o se i condannati sono stati riabilitati; 9) coloro che hanno l'esercizio dei locali indicati nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 10) le donne indicate nell'art. 354 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 11) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni Contro il fascismo; 12) coloro che, in base alle pronuncie delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, o all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi.