Art. 6. 
 
  Sono  altresi'  esclusi  dal  diritto  di  voto  coloro  che  hanno
ricoperto le seguenti cariche: 
    a) segretario o vice segretario del partito fascista; 
    b) membro del gran consiglio del fascismo; 
    c) componente del direttorio nazionale o del consiglio  nazionale
del partito fascista; 
    d)   ispettore   nazionale   o   ispettrice    nazionale    delle
organizzazioni femminili del partito fascista; 
    e) segretario o  vice  segretario  federale;  fiduciaria  o  vice
fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili; 
    f) ispettore o ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano
esercitato funzioni esclusivamente amministrative; 
    g) segretario politico  o  segretaria  del  fascio  femminile  di
comuni con  popolazione  superiore  ai  10.000  abitanti  (censimento
1936); 
    h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano; 
    i) consigliere nazionale; 
    l) deputato che, dopo il  3  gennaio  1925,  abbia  votato  leggi
fondamentali  intese  a  mantenere  in  vigore  il  regime  fascista;
senatore dichiarato decaduto; 
    m) ministro o sottosegretario di Stato dei  governi  fascisti  in
carica o nominati dal 6 gennaio 1925; 
    n) membro del tribunale speciale per  la  difesa  dello  Stato  o
membro dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale; 
    o) prefetto o questore nominati per titoli fascisti: 
      capo della provincia o  questore  nominati  dal  governo  della
pseudo repubblica sociale; 
    p) "moschettiere del duce", ufficiale  della  milizia  volontaria
sicurezza nazionale, in servizio  permanente  retribuito,  eccettuati
gli addetti ai  servizi  religiosi,  sanitari,  assistenziali  e  gli
appartenenti  alle  legioni  libiche,   alle   milizie   ferroviaria,
postelegrafonica, universitaria,  alla  G.I.L.,  alla  D.I.C.A.T.,  e
Da.cos., nonche' alla milizia forestale, stradale e portuaria; 
    q) ufficiale che abbia prestato effettivo  servizio  Belle  forze
armate della  pseudo  repubblica  sociale;  ufficiale  della  guardia
nazionale  repubblicana,  o  componente  delle  brigate  nere,  delle
legioni autonome e dei reparti speciali  di  polizia  politica  della
pseudo repubblica sociale. 
  Sono eccettuati dalla privazione dei diritto elettorale coloro  che
siano dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  7
del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio  1944,  n.  159,  e
coloro che, prima del 10  giugno  1940,  abbiano  assunto  un  deciso
atteggiamento contro il fascismo.