Art. 10. 
 
  I sanitari che siano impiegati in una pubblica  amministrazione  ed
ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non  sia  vietato
l'esercizio  della  libera  professione,  possono   essere   iscritti
all'albo. 
  Essi  sono  soggetti  alla  disciplina  dell'Ordine   o   Collegio,
limitatamente all'esercizio della libera professione.