Art. 11.

  La  cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio direttivo,
d'ufficio  o  sui  richiesta  del  Prefetto  o  del Procuratore della
Repubblica, nei casi:
    a)  di  perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza
italiana o del godimento dei diritti civili;
    b) Si trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
    c)  di  trasferimento  della  residenza  dell'iscritto  ad  altra
circoscrizione;
    d) di rinunzia all'iscrizione;
    e) di cessazione dell'accordo previsto dal 20 comma dell'art. 9;
    f)  di  morosita'  nel  pagamento  dei  contributi  previsti  dal
presente decreto.
  La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non
puo' essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.