Art. 11. La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o sui richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi: a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili; b) Si trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto; c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione; d) di rinunzia all'iscrizione; e) di cessazione dell'accordo previsto dal 20 comma dell'art. 9; f) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto. La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non puo' essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.