Art. 7. 
 
  Ciascun Ordine e Collegio  ha  un  albo  permanente,  in  cui  sono
iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella
circoscrizione. 
  All'albo dei medici chirurghi e'  aggiunto  l'elenco  dei  dentisti
abilitati  a  continuare  in  via   transitoria   l'esercizio   della
professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti.