Art. 9.

  Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
    a) essere cittadino italiano;
    b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
    c) essere di buona condotta;
    d)  aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una
universita'   o   altro  istituto  di  istruzione  superiore  a  cio'
autorizzato  ed  essere  abilitati all'esercizio professionale oppure
per   la   categoria  delle  ostetriche,  aver  ottenuto  il  diploma
rilasciato dalle apposite scuole;
    e)   avere   la  residenza  nella  circoscrizione  dell'Ordine  o
Collegio.
  Possono  essere  anche  iscritti all'albo gli stranieri che abbiano
conseguito  il  titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando
siano  cittadini  di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia
stipulato,  sulla  base  della  reciprocita',  un acordo speciale che
consenta  ad  essi  l'esercizio  della professione in Italia, purche'
dimostrino  di  essere  di buona condotta e di avere il godimento dei
diritti civili.