Art. 9. Per l'iscrizione all'albo e' necessario: a) essere cittadino italiano; b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) essere di buona condotta; d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una universita' o altro istituto di istruzione superiore a cio' autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure per la categoria delle ostetriche, aver ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole; e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio. Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocita', un acordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purche' dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.