Art. 13.

  La liberta' personale e' inviolabile.
  Non   e'  ammessa  forma  alcuna  di  detenzione,  di  ispezione  o
perquisizione   personale,  ne'  qualsiasi  altra  restrizione  della
liberta'   personale,   se   non  per  atto  motivato  dall'autorita'
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
  In   casi   eccezionali   di   necessita'   ed   urgenza,  indicati
tassativamente  dalla  legge,  l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto  ore  all'autorita'  giudiziaria  e,  se  questa  non  li
convalida  nelle  successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.
  E'  punita  ogni  violenza  fisica  e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di liberta'.
  La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.