Art. 14.

  Il domicilio e' inviolabile.
  Non  vi  si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se  non  nei  casi  e  modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della liberta' personale.
  Gli  accertamenti  e  le  ispezioni  per  motivi  di  sanita'  e di
incolumita'  pubblica  o  a fini economici e fiscali sono regolati da
leggi speciali.