Art. 17.

  I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
  Per  le  riunioni,  anche  in  luogo  aperto  al  pubblico,  non e'
richiesto preavviso.
  Delle  riunioni  in  luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorita',  che  possono  vietarle  soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumita' pubblica.