Art. 18.

  I   cittadini   hanno  diritto  di  associarsi  liberamente,  senza
autorizzazione,  per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
  Sono  proibite  le  associazioni  segrete  e quelle che perseguono,
anche  indirettamente,  scopi  politici  mediante  organizzazioni  di
carattere militare.