Art. 21.

  Tutti  hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
  La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
  Si   puo'   procedere   a  sequestro  soltanto  per  atto  motivato
dell'autorita'  giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla  stampa  espressamente  lo  autorizzi, o nel caso di violazione
delle  norme  che  la  legge  stessa  prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
  In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo  intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della
stampa  periodica  puo'  essere  eseguito  da  ufficiali  di  polizia
giudiziaria,  che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore,  fare  denunzia  all'autorita'  giudiziaria.  Se  questa  non lo
convalida  nelle  ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo d'ogni effetto.
  La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
  Sono  vietate  le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre  manifestazioni  contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.