Art. 27.

  La responsabilita' penale e' personale.
  L'imputato   non   e'  considerato  colpevole  sino  alla  condanna
definitiva.
  Le  pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
  Non  e'  ammessa  la  pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.