Art. 28.

  I  funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente   responsabili,   secondo  le  leggi  penali,  civili  e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi  la  responsabilita'  civile  si  estende allo Stato e agli enti
pubblici.