Art. 13.
(Riordinamento del registro prefettizio)
Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278,
oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono
essere iscritti:
a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque
sia il loro oggetto;
b) i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi
quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali
continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n.
422 e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio
1911, n. 278, nonche' dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e
27 del presente decreto.
Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della
diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe':
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista.