Art. 13.
               (Riordinamento del registro prefettizio)

    Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del
  regolamento  approvato  con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278,
  oltre  alle  cooperative  ammissibili  ai  pubblici  appalti devono
  essere iscritti:
      a)  tutte  le altre cooperative legalmente costituite qualunque
  sia il loro oggetto;
      b)  i  consorzi  di cooperative a carattere provinciale esclusi
  quelli  di  cooperative  ammissibili  ai  pubblici  appalti i quali
  continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n.
  422  e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio
  1911,  n. 278, nonche' dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e
  27 del presente decreto.
    Il  registro  e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della
  diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe':
    Sezione cooperazione di consumo;
    Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
    Sezione cooperazione agricola;
    Sezione cooperazione edilizia;
    Sezione cooperazione di trasporto;
    Sezione cooperazione della pesca;
    Sezione cooperazione mista.