Art. 13. (Riordinamento del registro prefettizio) Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti: a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto; b) i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonche' dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del presente decreto. Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe': Sezione cooperazione di consumo; Sezione cooperazione di produzione e lavoro; Sezione cooperazione agricola; Sezione cooperazione edilizia; Sezione cooperazione di trasporto; Sezione cooperazione della pesca; Sezione cooperazione mista.