Art. 14.
(Procedura per l'iscrizione)
Per l'iscrizione degli enti contemplati dal presente.
decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate nel
titolo secondo del regolamento approvato con regio decreto 12
febbraio 1911, n. 278, relativamente alle iscrizioni delle
cooperative ammissibili ai pubblici appalti, salvo le disposizioni
seguenti:
1) nello specchio nominativo dei soci da prodursi ai sensi
dell'art. 15 del citato regolamento, in luogo dell'indicazione
dell'arte o industria esercitata dal socio, richiesta per le
cooperative di produzione e lavoro, sara' invece indicata la sua
attivita' di lavoro;.
2) per ottenere l'iscrizione i consorzi debbono presentare al
Prefetto della provincia apposita domanda corredandola:
a) di una copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) di un certificato della prefettura comprovante che le singole
cooperative associate sono debitamente iscritte nel registro
prefettizio di cui all'art. 13 del presente decreto;
c) di un estratto della deliberazione presa da ciascuna
cooperativa per l'adesione al consorzio con l'approvazione del suo
statuto;
d) della ricevuta comprovante l'eseguito deposito presso un
istituto di credito di almeno due decimi del capitale sottoscritto
dagli enti aderenti. Tale deposito dovra' rimanere presso l'istituto
di credito sino alla legale costituzione del nuovo ente;
e) di un documento da cui risulti il nome, cognome e qualita'
degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone
specialmente autorizzate a trattare per cento dell'ente.
Il Prefetto accertato che la struttura e l'organizzazione degli
enti sono rispondenti alle norme legislative, alle finalita'
statuaria ed ai principi mutualistici e, sentita la Commissione
provinciale, ordina, con proprio decreto, la loro iscrizione nel
registro prefettizio.