Art. 14. (Procedura per l'iscrizione) Per l'iscrizione degli enti contemplati dal presente. decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate nel titolo secondo del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, relativamente alle iscrizioni delle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, salvo le disposizioni seguenti: 1) nello specchio nominativo dei soci da prodursi ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento, in luogo dell'indicazione dell'arte o industria esercitata dal socio, richiesta per le cooperative di produzione e lavoro, sara' invece indicata la sua attivita' di lavoro;. 2) per ottenere l'iscrizione i consorzi debbono presentare al Prefetto della provincia apposita domanda corredandola: a) di una copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) di un certificato della prefettura comprovante che le singole cooperative associate sono debitamente iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del presente decreto; c) di un estratto della deliberazione presa da ciascuna cooperativa per l'adesione al consorzio con l'approvazione del suo statuto; d) della ricevuta comprovante l'eseguito deposito presso un istituto di credito di almeno due decimi del capitale sottoscritto dagli enti aderenti. Tale deposito dovra' rimanere presso l'istituto di credito sino alla legale costituzione del nuovo ente; e) di un documento da cui risulti il nome, cognome e qualita' degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per cento dell'ente. Il Prefetto accertato che la struttura e l'organizzazione degli enti sono rispondenti alle norme legislative, alle finalita' statuaria ed ai principi mutualistici e, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la loro iscrizione nel registro prefettizio.