Art. 15. (Istituzione dello schedario generale della cooperazione) Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti: a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi nonche' quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 1; b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonche' i consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale e nazionale. Questi ultimi dovranno presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la stessa documentazione richiesta all'art. 14 per i consorzi provinciali e la loro iscrizione nello schedario sara' ordinata con' decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita, la Commissione centrale per le cooperative. Lo schedario e' tenuto distintamente per sezioni come il registro prefettizio e deve contenere le medesimo indicazioni; esso inoltre e' diviso per province. Lo schedario e' ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.