Art. 16.
(Effetti giuridici dell'iscrizione nel registro e nello schedario)
L'iscrizione nei registri prefettizi e nello schedario generale
della cooperazione implica il riconoscimento giuridico degli enti di
cui alla lettera b) degli articoli 13 e 15.
La mancanza di iscrizione nel registro e nello schedario predetto
esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni
agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da
questo decreto o da altre leggi.