Art. 16. (Effetti giuridici dell'iscrizione nel registro e nello schedario) L'iscrizione nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione implica il riconoscimento giuridico degli enti di cui alla lettera b) degli articoli 13 e 15. La mancanza di iscrizione nel registro e nello schedario predetto esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.