Art. 10.

  Nelle  concessioni  di  grande  derivazione  a scopo idroelettrico,
accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
il  concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione
per  servizi  pubblici  o  qualsiasi  altro  pubblico  interesse  una
quantita  di  energia fino al sei per cento di quella, ricavata dalla
portata   minima   continua,   anche   se  regolata,  da  consegnarsi
all'officina  di  produzione  o  sulla  linea  di  trasporto  ad alta
tensione  collegata  con l'officina stessa nel punto piu' conveniente
alla Regione.
  Per  le  concessioni  di  grande derivazione a scopo idroelettrico,
gia',  accordate  all'entrata  in  vigore della presente legge, e per
quelle  da  accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le
modalita'  di  cui  al comma, precedente, al prezzo di costo, per usi
domestici,   per   l'artigianato  locale  o  per  l'agricoltura,  una
quantita',  di  energia  nella misura del dieci per cento a norma del
comma precedente.
  Per  le  forniture  di  energia  elettrica  a  prezzo  di costo, in
mancanza  di  accordi  tra  le  parti,  il  prezzo e' determinato dal
Ministro  per  i  lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto
delle  caratteristiche dell'energia richiesta e comprese le quote per
interessi e per ammortamenti.
  L'obbligo  previsto  nel  secondo  comma  del  presente articolo si
adempie   compatibilmente   con   l'esecuzione   dei   contratti   di
somministrazione   di   energia   elettrica   conclusi  anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge.
  La Regione, a parita' di condizioni, e' preferita nelle concessioni
di grande derivazione.
  Il Presidente della Giunta regionale ha facolta' di provocare dagli
organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di
  grande  derivazione,  ove  ricorrano  le  condizioni previste dalla
  legge.
Le Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto
dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta ed utilizzata
esclusivamente per i propri servizi.