Art. 10. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantita di energia fino al sei per cento di quella, ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l'officina stessa nel punto piu' conveniente alla Regione. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, gia', accordate all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalita' di cui al comma, precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantita', di energia nella misura del dieci per cento a norma del comma precedente. Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo e' determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti. L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. La Regione, a parita' di condizioni, e' preferita nelle concessioni di grande derivazione. Il Presidente della Giunta regionale ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge. Le Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta ed utilizzata esclusivamente per i propri servizi.