Art. 4.

  In  armonia,  con  la  Costituzione  e  i principi dell'ordinamento
giuridico  dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e
degli  interessi  nazionali,  nonche'  delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potesta'
di emanare norme legislative sulle seguenti materie:
    1)  ordinamento  degli  uffici  regionali e del personale ad essi
addetto;
    2) ordinamento degli enti para-regionali;
    3) circoscrizioni comunali;
    4)  espropriazione  per pubblica utilita' non riguardante opere a
carico dello stato;
    5)   viabilita',   acquedotti  e  lavori  pubblici  di  interesse
regionale;
    6)  miniere,  comprese  le  acque  minerali  e  termali,  cave  e
torbiere;
    7) impianto e tenuta dei libri fondiari;
    8) servizi antincendi;
    9)  agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico
ed  ittico,  istituti  fitopatologici,  consorzi  agrari  e  stazioni
agrarie sperimentali;
    10)  alpicoltura  e  parchi per la protezione della flora e della
fauna;
    11) caccia e pesca;
    12) assistenza sanitaria ed ospedaliera;
    13) ordinamento delle camere di commercio;
    14) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
   15) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
    16)  contributi  di  miglioria  in  relazione  ad opere pubbliche
eseguite   dalla   Regione  e  dagli  altri  enti  pubblici  compresi
nell'ambito del territorio regionale;
    17) turismo e industrie alberghiere.