Art. 4. In armonia, con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potesta' di emanare norme legislative sulle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) circoscrizioni comunali; 4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello stato; 5) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; 6) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 7) impianto e tenuta dei libri fondiari; 8) servizi antincendi; 9) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali; 10) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; 11) caccia e pesca; 12) assistenza sanitaria ed ospedaliera; 13) ordinamento delle camere di commercio; 14) comunicazioni e trasporti di interesse regionale; 15) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 16) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale; 17) turismo e industrie alberghiere.