Art. 5.

  La  Regione,  nei  limiti  del  precedente  articolo e dei principi
stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  emana norme legislative sulle
seguenti materie:
    1) ordinamento dei comuni e delle province;
    2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
    3)  incremento  della  produzione  industriale  e delle attivita'
commerciali;
    4)  ordinamento  degli  enti  di  credito  fondiario,  di credito
agrario,  casse di risparmio e casse rurali, nonche' delle aziende di
credito a carattere regionale;
    5) utilizzazione delle acque pubbliche;
    6)  assunzione  diretta  di  servizi di interesse generale e loro
gestione a mezzo di aziende speciali;
    7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
    8) opere di bonifica.