Art. 5. La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie: 1) ordinamento dei comuni e delle province; 2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) incremento della produzione industriale e delle attivita' commerciali; 4) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale; 5) utilizzazione delle acque pubbliche; 6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria; 8) opere di bonifica.