Art. 6.

  Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali,
la  Regione  ha  facolta'  di emanare norme legislative allo scopo di
integrare  le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di
costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
  Le  casse  mutue  malattie esistenti nella Regione, che siano state
fuse  nell'Istituto  per  l'assistenza  di  malattia  ai  lavoratori,
possono   essere  ricostituite  dal  Consiglio  regionale,  salvo  il
regolamento dei rapporti patrimoniali.
  Le  prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non
possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.