Art. 7.

  Con  leggi  della  Regione,  sentite  le  popolazioni  interessate,
possono   essere   istituiti   nuovi  comuni  e  modificate  le  loro
circoscrizioni e denominazioni.
  Tali   modificazioni,   qualora  influiscano  sulla  circoscrizione
territoriale  di  uffici  statali,  non hanno effetto se non due mesi
dopo  la  pubblicazione  del  provvedimento  nel Bollettino Ufficiale
della Regione.