Art. 8. La Regione puo' autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Ministro per il tesoro. L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, e' data dal Ministro per il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.