Art. 8.

  La  Regione  puo'  autorizzare  l'apertura  e  il  trasferimento di
sportelli  bancari  di  aziende  di  credito  a carattere regionale o
locale, sentito il parere del Ministro per il tesoro.
  L'autorizzazione  all'apertura  ed  al  trasferimento  di sportelli
bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre
regioni,  e'  data  dal  Ministro per il tesoro sentito il parere del
Presidente della Giunta regionale.