Art. 9.

  Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le
relative proroghe di termini, la Regione ha facolta' di presentare le
proprie   osservazioni  ed  opposizioni  in  qualsiasi  momento  fino
all'emanazione  del  parere  definitivo  del  Consiglio superiore del
lavori pubblici.
  La  Regione  ha  altresi' facolta' di proporre ricorso al Tribunale
superiore  delle  acque pubbliche avverso il decreto di concessione e
di proroga.
  Il  Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e' invitato
a  partecipare  con  voto  consultivo  alla  riunioni  del  Consiglio
superiore   dei   lavori  pubblici,  nelle  quali  sono  esaminati  i
provvedimenti indicati nel primo comma.