Art. 29. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia, si provvedera' ad emanare un regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato. Fino a quando tale regolamento non sara' emanato, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto, le disposizioni del regolamento approvato con il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.