Art. 29.

  Con  decreto  del  Capo  dello  Stato, su proposta del Ministro per
l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro,
per  l'interno e per la grazia e giustizia, si provvedera' ad emanare
un  regolamento  unico  dei  servizi  forestali e del Corpo forestale
dello Stato.
  Fino  a quando tale regolamento non sara' emanato, continueranno ad
applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nel presente
decreto,  le  disposizioni  del  regolamento  approvato  con il regio
decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.